Art. 51

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 19 dic 2012
L'atto notarile reca la intestazione: REPUBBLICA ITALIANA. L'atto deve contenere: 1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto; 2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del distretto notarile nel cui ruolo è inscritto; (35) 3° il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti. Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese ; 4° la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti; 5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto; 6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre. Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censurate, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi; 7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto; 8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti. Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti. La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purchè sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto; 9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte; 10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro. I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione. Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che gliela impedisca e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione; 11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti; 12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali. Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati. Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi. La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 51 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo