Art. 49

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 16 giu 1976
Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni .
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 49 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo