Art. 49 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 49

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 16 giu 1976
Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento della attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-49