Art. 48
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-48
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-48
La disposizione stabilisce che per determinati atti notarili è obbligatoria la presenza di due testimoni. I testimoni sono necessari per le donazioni, per le convenzioni matrimoniali e le relative modifiche, e per la scelta del regime di separazione dei beni. La loro presenza è richiesta anche quando una parte non sa o non può leggere e scrivere, o quando ne faccia richiesta una parte oppure lo stesso notaio. Il notaio ha l'obbligo di indicare espressamente la presenza dei testimoni all'inizio dell'atto.
La norma mira a garantire una maggiore tutela e certezza giuridica per atti di particolare importanza o complessità, oppure in situazioni in cui una parte si trovi in condizioni di difficoltà nel leggere e scrivere.
Si applica ai notai roganti e alle parti che stipulano atti di donazione, convenzioni matrimoniali, scelte di separazione dei beni o che si trovano nell'impossibilità di leggere e scrivere.
Una persona decide di donare un immobile a un familiare presentandosi davanti al notaio. Poiché si tratta di un atto di donazione, alla stipula devono necessariamente presenziare due testimoni. Il notaio provvede quindi a indicare la presenza dei due testimoni proprio all'inizio del documento.
Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.