Art. 48

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 16 dic 2005
1. Oltre che in altri casi previsti per legge, è necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonchè qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto
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In sintesi

La disposizione stabilisce che per determinati atti notarili è obbligatoria la presenza di due testimoni. I testimoni sono necessari per le donazioni, per le convenzioni matrimoniali e le relative modifiche, e per la scelta del regime di separazione dei beni. La loro presenza è richiesta anche quando una parte non sa o non può leggere e scrivere, o quando ne faccia richiesta una parte oppure lo stesso notaio. Il notaio ha l'obbligo di indicare espressamente la presenza dei testimoni all'inizio dell'atto.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire una maggiore tutela e certezza giuridica per atti di particolare importanza o complessità, oppure in situazioni in cui una parte si trovi in condizioni di difficoltà nel leggere e scrivere.

A chi si applica

Si applica ai notai roganti e alle parti che stipulano atti di donazione, convenzioni matrimoniali, scelte di separazione dei beni o che si trovano nell'impossibilità di leggere e scrivere.

Esempio pratico

Una persona decide di donare un immobile a un familiare presentandosi davanti al notaio. Poiché si tratta di un atto di donazione, alla stipula devono necessariamente presenziare due testimoni. Il notaio provvede quindi a indicare la presenza dei due testimoni proprio all'inizio del documento.

Adempimenti e conseguenze

Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto.

Domande frequenti

Quanti testimoni sono richiesti per gli atti previsti dall'articolo?È espressamente prevista la presenza di due testimoni.
I testimoni servono se una sola delle parti non è in grado di leggere o scrivere?Sì, la presenza dei testimoni è obbligatoria anche qualora soltanto una delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere.
Dove deve essere segnalata nell'atto la presenza dei testimoni?Il notaio ha l'obbligo di fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto.

Termini chiave

testimoniatti di donazioneconvenzioni matrimonialiseparazione dei beninotaio

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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