Art. 44
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 1 giu 2007
Quando per assenza, per sospensione o interdizione temporanea, per interdizione dai pubblici uffici o per altri provvedimenti comportanti sospensione dall'esercizio della professione ai sensi della legge penale, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaio non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del consiglio notarile delega d'ufficio un altro notaio esercente, scelto con gli stessi criteri di cui all', comma 3, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati. Della delega è data idonea pubblicità secondo le modalità indicate dal decreto di cui all', comma 5
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Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.
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