Art. 38

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 3 ago 2010
L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto, ed il capo dell'archivio notarile del distretto in cui il medesimo aveva la sua residenza. Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il capo dell'archivio notarile del distretto entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda estensibile a lire trecento. Il capo dell'archivio notarile, avuta notizia della morte del notaro, richiede al Consiglio nazionale del notariato il trasferimento immediato agli archivi notarili degli atti, dei registri e dei repertori dallo stesso conservati nella struttura di cui all'articolo 62-bis. Il Consiglio nazionale del notariato, accertato il corretto trasferimento dei dati, provvede alla loro cancellazione . (21) (54) (55)
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