Art. 35
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 1 giu 2007
1. Le sanzioni disciplinari della sospensione e della destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli , nonchè negli altri casi previsti dalle leggi sul notariato.
2. La sospensione cautelare è pronunciata nei casi di cui agli , comma 3, 128, comma 2, e 158-sexies
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