Art. 32
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 2 giu 2006
La rimozione ha luogo:
1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;
2°
NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182
;
3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;
4°
NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182
.
Storico versioni
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