Art. 32

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 2 giu 2006
La rimozione ha luogo: 1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato; 2° NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182 ; 3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza; 4° NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 4 MAGGIO 2006, N. 182 .
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