Art. 33
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 12 nov 1924
I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione ed alla dispensa.
COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 23 OTTOBRE 1924, N. 1737, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 18 MARZO 1926, N. 562
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