Art. 31
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 12 mar 1983
La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell' per i casi ivi contemplati.
Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.
Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.
Parimente sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile.
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