Art. 30
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 1 giu 2007
Il notaio decade dalla nomina se, nel termine di cui all', non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie gli obblighi stabiliti dagli . (49)
Nel caso di trasferimento di notaio in esercizio, il mancato adempimento, nel termine prescritto, dei predetti obblighi comporta sia la decadenza della nomina nella nuova sede, sia la perdita del diritto ad esercitare le funzioni nella precedente residenza.
Tale diritto non si perde se il notaio prova di non aver potuto compiere gli adempimenti suddetti per cause indipendenti dalla sua volontà.
A seguito della decadenza dalla nomina la sede messa a concorso è assegnata agli altri concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria del concorso.
Il notaio, inoltre, cessa dall'esercizio notarile per dispensa o interdizione dall'ufficio, rimozione, sospensione o destituzione
.
Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-30