Art. 18
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 2 giu 2006
Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:
1°
NUMERO ABROGATO DAL D.LGS 4 MAGGIO 2006, N. 182
.
2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, «di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate»;
3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;
4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;
5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;
6° NUMERO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3138;
7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'.
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