Art. 13
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che udito il pubblico ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.
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