Art. 10

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 15 mag 1920
Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il procuratore del Re del tribunale, da cui dipende il distretto notarile dove la vacanza si è verificata, ne dà immediatamente notizia al Ministero della giustizia e degli affari di culto, il quale provvede alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella Gazzetta ufficiale ed analogo annunzio nel Bollettino ufficiale. La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell', deve presentarsi al procuratore del Re suddetto entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale sotto pena di decadenza. Alla domanda dovrà essere unito, in doppio esemplare in carta libera, l'elenco dei documenti presentati. Il procuratore del Re, muniti ambedue gli esemplari del visto con la data e la firma, ne restituirà uno all'interessato. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel precedente capoverso il procuratore del Re trasmette gli atti al Ministero per l'esame della regolarità dei documenti. Compiuto tale esame, che è definitivo, il Ministero restituisce gli atti con le informazioni raccolte al procuratore del Re, perchè li rimetta al Consiglio notarile per l'esame e la proposta di cui all' .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo