Art. 12
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 4 ott 1923
Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.
Non può nemmeno prendere parte validamente ad un altro concorso chi ebbe già a conseguire la nomina o il trasloco ad un ufficio notarile, quando non abbia preso possesso dell'ufficio medesimo ed esercitato ivi effettivamente le sue funzioni da almeno due anni
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