Art. 7
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Chi vuole ottenere la iscrizione tra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell' per la iscrizione, e dei numeri 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneità.
Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.
Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico ministero.
Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza.
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