Art. 14
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 15 mag 1920
Se entro trenta giorni da quello della ricezione degli atti del concorso il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte di appello, la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero
.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-14