Art. 19
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 set 2018
1. Il consiglio nazionale del notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile, uniformi per tutti i notai, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato.
Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220,
entro il 26 febbraio di ciascun anno
. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.
1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1° febbraio 1999.
2. Nell'ipotesi di ricorso a forme collettive di copertura assicurativa, è fatta salva la facoltà di ciascun notaio di stipulare polizza aggiuntiva a proprie spese.
3. Gli estremi della polizza collettiva o di quelle individuali attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso il consiglio notarile distrettuale al quale il notaio è iscritto.
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il consiglio nazionale del notariato, individua con decreto il massimale minimo delle polizze assicurative individuali e collettive.
Storico versioni
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