Art. 25

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Le disposizioni degli si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili. Qualora la nuove sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 25 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo