Art. 20

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 2 giu 2006
1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all', il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale. 2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 20 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo