Art. 20 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 20

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 2 giu 2006
1. Se mancano le forme collettive di assicurazione cui all', il notaio provvede alla stipula di polizza assicurativa individuale per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività professionale. 2. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di assicurazione il notaio è soggetto a procedimento disciplinare e può essere sanzionato ai sensi dell'
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