Art. 23
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Il sigillo menzionato nel n. 4 dell' deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda «N . . . n. . . . di (o fu) notaro in n. . . .» senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.
Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.
Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'.
Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'.
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