Art. 40

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 giu 2007
1. Il sigillo del notaio cessato definitivamente dall'esercizio o trasferito ad altra sede è depositato nell'archivio notarile distrettuale. Il sigillo è reso inutilizzabile, in modo da restare comunque riconoscibile, mediante l'apposizione di un segno sull'incisione a cura del capo dell'archivio. 2. Il sigillo del notaio sospeso o interdetto temporaneamente ovvero nei confronti del quale sono state pronunziate l'interdizione dai pubblici uffici o altro provvedimento comportante sospensione dall'esercizio ai sensi della legge penale è depositato nell'archivio notarile distrettuale fino a quando durano gli effetti di tali provvedimenti. 3. Il capo dell'archivio notarile distrettuale assume tutti i provvedimenti necessari per l'acquisizione del sigillo
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 40 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo