Art. 17

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purchè da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purchè si tratti di residenze di pressochè uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressochè uguali. Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 17 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo