Art. 147

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 29 ago 2017
1. È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dall' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 2. La destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi all'ultima violazione. (65)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-147

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 147 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo