Art. 3
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 11 gen 2000
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 1999, N. 491
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Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.
Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.
I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.
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