Art. 138

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 3 ago 2010
1. È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio: a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'; b) che contravviene alle disposizioni degli ; c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati; d) che non tiene il repertorio prescritto dall' oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'; e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell', secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°; f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli . 2. È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli , comma 2. 3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione. (65)
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