Art. 138
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 3 ago 2010
1. È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaio:
a) che è recidivo nella contravvenzione alle disposizioni di cui all';
b) che contravviene alle disposizioni degli ;
c) che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;
d) che non tiene il repertorio prescritto dall' oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall';
e) che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni dell', secondo comma, numeri 1°, 8°, 10°, 11° e 12°;
f) che impedisce o ritarda le ispezioni previste dagli .
2. È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaio che contravviene alle disposizioni degli , comma 2.
3. La sospensione comporta, oltre la decadenza dalla qualità di membro del consiglio notarile distrettuale e del Consiglio nazionale del notariato, l'ineleggibilità a tali cariche per due anni dalla cessazione della sospensione.
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