Art. 136
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 26 ago 2006
1. L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaio per l'infrazione commessa con esortazione a non reiterarla.
L'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura.
2. La censura è una dichiarazione formale di biasimo per l'infrazione commessa. Copia del relativo provvedimento è affissa per quindici giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del consiglio notarile distrettuale del collegio al quale è iscritto il notaio
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