Art. 142
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 3 ago 2010
1. È punito con la destituzione:
a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3;
b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell' o nell', comma 1, lettere b), c), d),
o nell'articolo 52-bis, comma 2,
ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell' o nell', secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°;
c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose;
d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale.
(65)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-142