Art. 142

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 3 ago 2010
1. È punito con la destituzione: a) il notaio che continua nell'esercizio delle funzioni notarili durante la sospensione o durante l'interdizione temporanea, fatta salva l'ipotesi prevista dall'articolo 137, comma 3; b) il notaio che è recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell' o nell', comma 1, lettere b), c), d), o nell'articolo 52-bis, comma 2, ovvero che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni alle disposizioni indicate nell' o nell', secondo comma, numeri 1°, 8°, 11° e 12°; c) il notaio che abbandona la sede in occasione di malattie epidemiche o contagiose; d) il notaio che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, fatta salva l'applicazione della legge penale. (65)
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 142 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo