Art. 145

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 26 ago 2006
1. Si ha recidiva se il notaio commette nuovamente la stessa infrazione entro cinque anni dalla condanna
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 145 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo