Art. 47
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 16 dic 2005
1. L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall', di due testimoni.
2. Il notaio indaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabilità cura la compilazione integrale dell'atto
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