Art. 46
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 1 giu 2007
Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.
Al notaio, quando non può esercitare temporaneamente la propria funzione, spetta la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaio delegato, al quale sono attribuiti i restanti proventi.
Quando è nominato un notaio depositario, tali proventi spettano interamente a quest'ultimo
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