Art. 56

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 1 gen 2023
Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo. Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal presidente del tribunale o dal notaio individuato per la stipula dell'atto tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti. (54) (55) (75) L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-56

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo