Art. 116

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 50, estensibile a L. 400 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-116

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 116 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo