Art. 121
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.
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