Art. 122

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove è l'archivio, ed a lui è applicabile quanto dispone l' circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e del pubblico ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-122

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo