Art. 124
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Salvo il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del Codice civile, osservate le disposizioni degli .
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