Art. 121 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 121

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.
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