Art. 116
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 50, estensibile a L. 400 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.
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