Art. 93

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Il Consiglio oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge: 1° vigilia alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri; 2° vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati; 3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato; 4° forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti; 5° s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato; 6° ricevere dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio. Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci nè maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 93 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo