Art. 84

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare. Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima. Nelle adunanze non si potrà discutere nè deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.
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