Art. 79

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 79 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo