Art. 81
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell' della legge 7 luglio 1901, numero 283.
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