Art. 81 · LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

Art. 81

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell' della legge 7 luglio 1901, numero 283.
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