Art. 77
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 16 dic 2005
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 NOVEMBRE 2005, N. 246
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-77