Art. 72

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 16 dic 2005
L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo. Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma. Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle soggette a pubblicità immobiliare o commerciale , restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 72 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo