Art. 74

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori. Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notavo sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.
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