Art. 74
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 22 mar 1913
Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.
Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notavo sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-02-16;89#art-74