Art. 75

LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89

In vigore dal 22 mar 1913
Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni. Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notavo, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.
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LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89 (Art. 75 Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.) — Testo vigente | Portale Normativo