Art. 80
LEGGE 16 febbraio 1913, n. 89
In vigore dal 1 giu 2007
1. Salvo il caso di errore scusabile, il notaio che ha percepito, per onorari, diritti, accessori e spese una somma maggiore di quella dovuta, è punito con una sanzione pecuniaria pari da uno a tre volte la maggior somma percepita, salvo il diritto della parte di ripetere l'indebito
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